Atto di Costituzione della  ONLUS Amici Selenia

In data 04/12/2015  in  via delle Alpi Apuane 1, 00141 Roma, viene costituita una Associazione di scopo, sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) a durata limitata, che svilupperà esclusivamente attività di beneficenza ed assistenza sociale, che  non intende perseguire l’esercizio di attività commerciali, che intende essere retta e regolata dalle disposizioni previste in materia dal Codice Civile e che assume la denominazione: ONLUS Amici Selenia di seguito detta sinteticamente Associazione.

L’Associazione avrà sede presso la Parrocchia dei S. Angeli Custodi, via delle Alpi Apuane 1, 00141 Roma. Sono presenti  e firmatari i Soci Fondatori Sig. Berenato Claudio  Cod. Fisc: BRNCLD39L12H501O; Cappellanti Angelo   Cod. Fisc: CPPNGL39S09H501B; Ciccone Elpidio Cod. Fisc:  CCCLPD44T19H819W; Di Giacomo Enzo Cod. Fisc: DGCNZE42H12H501I; Falessi Carlo Cod. Fisc:  FLSCRL47C01D773I; Mazzarelli Antonio Cod. Fisc: MZZNTN40T09H501O; Minguzzi Bruno Cod. Fisc:  MNGBRN40L03H501E; Vasdeki Riccardo Cod. Fisc: VSDRCR39L31E625B; Croce Massimo Cod. Fisc:  CRCMSM50H17A084Z; Camelo Antonio Cod. Fisc:  CMLNTN43A04A515G; Sodaro Armando   Cod. Fisc: SDRRND38L30G273H.

 Viene nominato Presidente pro tempore dell’Associazione Sodaro Armando mentre la altre cariche dell’Associazione vengono dettagliate nel seguente Statuto  che costituisce parte integrante del presente Atto Costitutivo.

Per Amici Selenia si intendono tutte le persone che nel corso della loro vita lavorativa siano stati, per qualsiasi periodo di tempo, dipendenti della Società Selenia nonché di tutte quelle realtà industriali che nel corso degli anni siano state emanazione della stessa società, o di persone che abbiano avuto rapporti continuativi con la stessa Società e che condividano la cultura industriale ed umana che la Società Selenia ha saputo creare e trasmettere nel corso degli anni.

Gli scopi dell’ Associazione sono riassunti nello Statuto che segue. Lo Statuto non potrà essere cambiato nel corso della vita operativa della Associazione salvo i casi di scioglimento e ricostituzione previsti all’articolo 9 dello stesso.

La vita dell’Associazione sarà disciplinata da un Regolamento dell’Associazione volto a chiarire nel dettaglio le regole di funzionamento dell’Associazione e che potrà essere aggiornato con le modalità previste all’ articolo 9 dello Statuto stesso.

La durata della Associazione è prevista in anni 6 eventualmente rinnovabili.

 Roma, li 04/12/ 2015

           Firmato i Soci Fondatori

 

Nuovo STATUTO della  ONLUS Amici Selenia (modificato e registrato in data 5 Feb. 2016)

Titolo I   
Scopo

Articolo 1

L’ Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale “ONLUS Amici Selenia” nel seguito detta sinteticamente Associazione è apolitica, apartitica e indipendente e non ha finalità di lucro.

L’associazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale sviluppando solo attività di beneficenza ed assistenza sociale raccogliendo fondi e contributi per intervenire economicamente ed a supporto di ex dipendenti Selenia, o delle altre realtà ad essa riconducibili direttamente nel corso delle evoluzioni industriali susseguenti gli anni 90, e/o più in generale a supporto di tutti coloro che si trovino,  per circostanze non imputabili a comportamenti censurabili,  in gravi difficoltà e necessiti di assistenza, soccorso e supporto.

La decisione del supporto predetto sarà presa a giudizio insindacabile da una apposita Commissione, costituita nell'ambito dei Soci come meglio specificato nel successivo Articolo 6.          
L’Associazione, a tale scopo, aprirà un conto corrente bancario su cui confluiranno i contributi dei Soci e/o altre donazioni o contributi di terzi.

Tutti i fondi raccolti saranno utilizzati per le finalità e gli scopi di solidarietà sociale di cui sopra tranne i costi di mantenimento del conto corrente ed i costi documentati strettamente necessari per la vita dell’Associazione.

Durante la vita dell’Associazione è assolutamente vietato destinare o distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a meno che ciò sia imposto per legge.

 Articolo 2

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino tra i propri fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, dei partiti e di delle organizzazioni sindacali.

Titolo II
 Associati e Cariche Sociali

Articolo 3

Sono Soci Fondatori le persone fisiche firmatarie del presente statuto, che avranno il compito  di direzione e gestione dell’Associazione nei primi due anni di vita della stessa nonché di mantenere ed estendere lo spirito fondante della Associazione.

I Soci Fondatori come pure gli altri Soci che faranno domanda di associarsi dovranno rispettare i principi etici, sociali e solidali dell’Associazione e di norma dovranno versare un contributo associativo annuale minimo necessario per l’operatività dell’Associazione indicato dall’Assemblea Generale

Il rappresentante legale pro tempore dell’Associazione nei rapporti con l’esterno è il Presidente dell’Associazione:  Sodaro Armando.

Il Presidente pro tempore della Commissione, organismo preposto alla delibera di erogazione dei supporti di cui al precedente Articolo 1, è:  Camelo Antonio.

Il Tesoriere pro tempore della Associazione è: Croce Massimo.

Il Segretario Generale pro tempore della Associazione è: Falessi Carlo.

Probiviri pro-tempore della Associazione sono: Di Giacomo Enzo e Ciccone Elpidio.

Membri della Commissione per i primi due anni sono i Soci Fondatori.

Tali cariche resteranno in vigore per i primi due anni della Associazione; successivamente le medesime cariche avranno durata annuale e saranno elette a maggioranza dei partecipanti dall’ Assemblea Generale dei Soci, come meglio nel seguito descritto nel successivo punto 8.

Il Tesoriere ha il compito di tenere aggiornata la Contabilità dell’Associazione e predisporne annualmente il Bilancio.

Il Segretario Generale ha il compito di aggiornare e tenere il Libro dei Soci, il Libro delle Assemblee Generali e delle Assemblee Straordinarie, il Libro con i verbali delle Riunioni e delle Delibere della Commissione.

I Probiviri hanno il compito di vigilare che tutte le attività e le azioni sviluppate oltre a rispettare le leggi vigenti siano sempre aderenti ed in linea con lo spirito ed i valori etici, sociali e solidaristici dell’Associazione.

Articolo 4

L’Associazione oltre ai contributi dei soci è aperta anche ai contributi di figure giuridiche, di regola Aziende o altre Associazioni, che possono effettuare dei versamenti di qualsiasi entità come Sostenitori della Associazione sia con periodicità annuale che Una Tantum. Il Sostenitore potrà avere diritto alla nomina di un rappresentante equivalente ad un Socio a seguito di delibera dall’Assemblea Generale.

 Articolo 5

Gli associati, per i rapporti con l’Associazione, eleggono il proprio domicilio nella domanda di adesione. Ciascun iscritto potrà rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta. Chi recederà, per qualsiasi motivo, non avrà diritto alcuno nei confronti dell’Associazione.

Articolo 6

La Commissione sarà convocata dal suo Presidente sulla base di segnalazioni, indirizzate al Presidente della Associazione e/o al Presidente della Commissione, provenienti da uno o più Soci.

La Commissione sarà formata, oltre che dal Presidente della Commissione con diritto di voto, da un minimo di 6 Soci con diritto di voto e dal Presidente della Associazione che parteciperà ai lavori come membro aggiunto con diritto di voto con validità doppia nel caso di votazione in parità.

Alla Commissione parteciperà anche il Segretario Generale con il compito di redigere il verbale della riunione della Commissione.

 Non possono essere ammessi in Commissione in nessun caso soci che possano dar luogo, anche potenzialmente, a conflitti di interesse in relazione all’erogazione dei fondi dell’Associazione.

Il Presidente della Commissione, in caso di sua indisponibilità o del verificarsi di un potenziale conflitto di interessi. delegherà, previo il parere positivo del Presidente della Associazione, la sua funzione ad un altro Socio.

Articolo 7

I mezzi finanziari raccolti verranno utilizzati esclusivamente per finalità di solidarietà sociale sviluppando solo attività di beneficenza ed assistenza verso quelle situazioni di maggiore necessità e pericolo per i richiedenti; allo scopo di non disperdere in modo non efficace i fondi, verrà preso in considerazione un numero limitato di iniziative in correlazione con l’entità dei fondi raccolti.

Le decisioni  sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza assoluta dei partecipanti alle riunioni della Commissione e cioè dei Soci con diritto di voto, del Presidente di Commissione e del Presidente della Associazione il cui voto  varrà il doppio in caso di parità della votazione.

 Titolo III 

 Assemblea Generale degli Associati

Articolo 8

Con cadenza semestrale verranno fornite adeguate informazioni ai Soci con una relazione, redatta dal Tesoriere, sia sull’andamento della raccolta fondi che sull’utilizzo degli stessi.

L’Associazione indirà, allo scopo di favorire la partecipazione attiva dei Soci a tutta la vita operativa dell’associazione ed una disciplina uniforme del loro rapporto  e delle modalità associative  almeno una Assemblea Generale all’anno invitando tutti i Soci anche tramite l’utilizzo dei nuovi mezzi informatici.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Nel corso dell’Assemblea Generale saranno date adeguate informazioni ai Soci su: 

  • Andamento della raccolta dei fondi,
  • Utilizzo dei fondi,
  • Illustrazione di specifiche iniziative nell’ambito degli scopi della Associazione-.


Lo scopo dell’Assemblea sarà quello di deliberare, con votazione a maggioranza dei soci intervenuti, per:

Approvazione del bilancio dell’anno precedente predisposto dal Tesoriere e preliminarmente approvato dal Presidente dell’Associazione,
Rinnovo delle Cariche Sociali.

 E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione da parte dei Soci alla vita dell’Associazione e l’Assemblea Generale avrà anche la funzione di  rinsaldare le relazioni tra i soci nel nome dei valori condivisi che hanno portato a costituire ed aderire alla Associazione stessa.

A tale scopo l’Assemblea Generale sarà aperta anche a familiari ed ospiti dei soci, in una riunione di tipo conviviale con modalità che verranno stabilite di volta in volta.

Nel corso di tale Assemblea Generale oltre a fornire e ricevere indicazioni sulla quota associativa annuale minima di riferimento e suggerimenti su iniziative atte a migliorare l’operatività dell’Associazione potranno essere raccolte ulteriori adesioni ed iscrizioni di Soci nonché contributi Una Tantum a favore di specifiche iniziative benefiche.

Il Segretario Generale curerà la redazione di un verbale di ciascuna Assemblea Generale da depositare agli atti della Associazione.  

 Titolo IV 

ssemblea Straordinaria, Modifiche e Scioglimento

Articolo 9

L’Associazione ha la propria sede sociale presso la Parrocchia dei S. Angeli Custodi, via delle Alpi Apuane 1, 00141 Roma. Tale sede potrà essere spostata, con delibera dell’Assemblea Straordinaria, in altro comune della Regione Lazio.

L’associazione .viene costituita con una durata di 6 anni ma potrà cessare  la propria attività in anticipo rispetto a tale termine a seguito di una delibera a maggioranza assoluta dei soci in una Assemblea Straordinaria dei Soci indetta dal Presidente con le stesse modalità dell’Assemblea Generale.

L’ Assemblea Straordinaria dei Soci, con le stesse modalità, potrà inoltre decidere durante i 6 anni di vita  dell’Associazione od al termine degli stessi di modificare Statuto e/o Regolamento eventualmente ampliando o reindirizzando gli scopi dell’Associazione, sempre in un’ottica di finalità sociale senza scopo di lucro, eventualmente rinnovando l’iscrizione all’ Albo delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate.

Il Segretario Generale curerà la redazione di un verbale di ciascuna Assemblea Straordinaria da depositare, firmato anche dal Presidente, agli atti della Associazione. 

 Articolo 10

Nel caso di cessazione dell'attività, per cause previste dal codice civile, per inattività o per volontà degli associati, lo scioglimento sarà deliberato da una Assemblea Straordinaria dei Soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della legge 23 Dic 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile.
 

Roma lì, 04/02/2016

La ONLUS

ONLUS